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Commercio Elettronico: Violazione degli obblighi di informazione

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Con l'espressione commercio elettronico, in inglese e-commerce, si suole riferirsi all'insieme delle transazioni per la commercializzazione di beni e servizi tra produttore e consumatore...

 

Commercio elettronico: violazione degli obblighi di informazione

A cura dell’Avv. Massimo Colangelo (*)

Con l'espressione commercio elettronico, in inglese e-commerce, si suole riferirsi all'insieme delle transazioni per la commercializzazione di beni e servizi tra produttore e consumatore, realizzate tramite Internet ovvero attraverso il c.d. World Wide Web ricorrendo a server sicuri (caratterizzati dall'indirizzo HTTPS, un apposito protocollo che crittografa i dati sensibili dei clienti contenuti nell'ordine di acquisto allo scopo di tutelare il consumatore), con servizi di pagamento in linea, come le autorizzazioni per il pagamento con carta di credito.

La Commissione Europea nella Comunicazione n. 157 del 1997 (“Un’iniziativa europea in materia di commercio elettronico”) definiva il commercio elettronico come “lo svolgimento di attività commerciali e di transazioni per via elettronica e comprende attività diverse quali: la commercializzazione di beni e servizi per via elettronica; la distribuzione on line di contenuti digitali; l’effettuazione per via elettronica di operazioni finanziarie e di borsa; gli appalti pubblici per via elettronica ed altre procedure di tipo transattivo delle Pubbliche Amministrazioni”.

Nel nostro ordinamento, riguardo all’attività di commercio elettronico, non esiste un corpus normativo omogeneo (ad esempio un codice o un testo unico).

Il principale testo normativo che ha regolato il commercio elettronico è il D.Lgs. n. 70 del 2003, emanato in attuazione di una Direttiva Comunitaria del 2000 ("DIR n. 2000/31/CE, “Direttiva sul Commercio Elettronico”) affiancato da altre fonti normative quali: il codice civile (che regola il contratto in generale e l’esercizio del commercio a seconda del settore merceologico), il Codice del Consumo (D.Lgs. 206/2005) che tutela i consumatori, oltre ad alcune norme sul diritto d’autore, la tutela del mercato e della concorrenza.

Ovviamente la legislazione nazionale è una fonte del diritto subordinata rispetto a quella comunitaria.
In verità la direttiva n. 2000/31/CE sul Commercio Elettronico non fornisce invece nessuna ulteriore definizione, ma si limita a inserire il commercio elettronico tra i “servizi della società dell’informazione”.

Essa stabilisce che il fornitore di beni o servizi via Internet deve dare preliminarmente al consumatore informazioni riguardanti le varie fasi tecniche di conclusione del contratto, i mezzi tecnici che consentono di correggere gli errori di inserimento dei dati prima dell’inoltro dell’ordine, oltre naturalmente al nome, all’indirizzo geografico ove il fornitore è stabilito, il numero di iscrizione al registro del commercio, eccetera. Inoltre, le condizioni generali del contratto devono essere messe a disposizione del consumatore in modo che questi possa memorizzarle e riprodurle.

Per quanto concerne l’esecuzione del Contratto ai sensi dell’art. 54, D.Lgs. 206/05 (Codice del Consumo), salvo diverso accordo tra le parti, il professionista deve eseguire l’ordinazione entro 30 giorni a decorrere dal giorno successivo a quello in cui il consumatore ha trasmesso l’ordinazione al venditore. In caso di mancata esecuzione dell’ordinazione da parte del professionista, dovuta alla indisponibilità, anche temporanea, del bene o del servizio richiesto, egli, entro lo stesso termine di 30 giorni anzidetti, ha l’onere di informare per iscritto il consumatore, e provvedere al rimborso delle somme (eventualmente) già corrisposte per il pagamento della fornitura. Salvo consenso del consumatore, da esprimersi prima o al momento della conclusione del contratto, il professionista non può adempiere eseguendo una fornitura diversa da quella pattuita, anche se di valore e qualità equivalenti o superiori.

Ai sensi dell’art. 18 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, espressamente richiamato dall’art. 61 D.Lgs. 206/05, la vendita tramite Internet è soggetta a previa comunicazione al Comune nel quale l’esercente ha la residenza, se persona fisica, o la sede legale. L’attività può essere iniziata immediatamente dopo la presentazione della comunicazione (S.C.I.A.).

La Direttiva n. 2000/31/CE, normativa richiamata anche dal Codice del Consumatore art. 64 e ss., dispone che restano impregiudicate le disposizioni sul diritto di recesso senza oneri o penali entro 10 giorni lavorativi dalla consegna della merce e quelle sull’inefficacia delle clausole abusive.
Infine, quando il consumatore inoltra il proprio ordine mediante strumenti tecnologici, per esempio cliccando su un’icona di un sito, il fornitore deve dare comunicazione di ricevuta senza ritardo e per via elettronica, in modo tale che sia certo il momento della conclusione del contratto, anche ai fini della facoltà di recesso del consumatore.
In particolare, il consumatore deve esser informato dal venditore sui seguenti aspetti:

  1. modalità esercizio del diritto di recesso o di esclusione dello stesso;
  2. modalità e tempi di restituzione o di ritiro del bene in caso di esercizio del diritto di recesso;
  3. informazione sulle condizioni e le modalità di esercizio del diritto di recesso;
  4. indirizzo geografico della sede del professionista a cui il consumatore può presentare reclami;
  5. informazioni sui servizi di assistenza e sulle garanzie commerciali esistenti;
  6. le condizioni di recesso dal contratto in caso di durata indeterminata o superiore ad un anno.

In mancanza di uno di queste informazioni, il termine per l’esercizio del diritto di recesso da parte del consumatore aumenta sino a sessanta o novanta giorni (a seconda dei casi) e decorre, per i beni, dal giorno del loro ricevimento da parte del consumatore, per i servizi, dal giorno della conclusione del contratto.

Il termine per l’esercizio del diritto di recesso decorre differentemente che abbia ad oggetto beni o servizi:

  1. per i beni, dal giorno del loro ricevimento da parte del consumatore ove siano stati soddisfatti gli obblighi di informazione o dal giorno in cui questi ultimi siano stati soddisfatti, qualora ciò avvenga dopo la conclusione del contratto purché non oltre il termine di tre mesi dalla conclusione stessa;
  2. per i servizi, dal giorno della conclusione del contratto o dal giorno in cui siano stati soddisfatti gli obblighi di informazione, qualora ciò avvenga dopo la conclusione del contratto purché non oltre il termine di tre mesi dalla conclusione stessa.

Il diritto di recesso è escluso dalla legge nei seguenti casi (salvo che il negozio web lo garantisca ugualmente):

  • per l’acquisto o la vendita di oggetti prodotti appositamente o creati personalmente per il consumatore;
  • per beni deperibili o che si modificano velocemente;
  • per prodotti audio-video o software sigillati che siano stati aperti dal consumatore;
  • per l’acquisto di giornali o riviste;
  • per scommesse o lotterie;
  • per servizi che, prima della scadenza del termine per esercitare il recesso, siano stati già eseguiti con il consenso del consumatore

La Direttiva n. 2000/31/CE incoraggia, infine, sia l’elaborazione di codici di condotta dei fornitori sia l’istituzione di organismi di composizione extragiudiziale delle controversie con i consumatori.

Salvo che il fatto costituisca reato il professionista che contravviene alle norme ovvero non fornisce l’informazione al consumatore, ovvero ostacola l’esercizio del diritto di recesso ovvero fornisce informazione incompleta o errata o comunque non conforme sul diritto di recesso da parte del consumatore, ovvero non rimborsa al consumatore le somme da questi eventualmente pagate può essere punito con sanzioni amministrative pecuniarie.Nei casi di particolare gravità o di recidiva (cioè quando sia stata commessa la stessa violazione per due volte in un anno, anche se si è proceduto al pagamento della sanzione mediante oblazione), i limiti minimo e massimo della sanzione indicata sono raddoppiati. In particolare gli “Obblighi di Informazione E-Commerce”, sono puniti con il pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria tra Euro 103,00 sino a Euro a 10.000,00. In casi di particolare gravità o di recidiva i limiti minimo e massimo di tale sanzione sono raddoppiati. Art. 21 D.Lgs. 70/2003, per eventuali approfondimenti si consiglia il sito: (http://www.elenamossini.it/pdf/aspetti_legali_siti_ecommerce.pdf).

(*) L’Avv. Massimo Colangelo, Il presente articolo è stato realizzato con il contributo prezioso dell’Avv. Ivana Di Gregorio.