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Il Contrasto alla Pirateria in Internet

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Il diritto d’autore è regolato in Italia da alcune norme del codice civile indicate negli art. 2575 e ss. L’art. 2575 specifica che: “Formano oggetto del diritto di autore le opere dell'ingegno di carattere creativo che appartengono alle scienze, alla letteratura, alla musica, alle arti figurative, all'architettura, al teatro e alla cinematografia, qualunque ne sia il modo o la forma di espressione”

Il diritto d’autore è regolato in Italia da alcune norme del codice civile indicate negli art. 2575 e ss. L’art. 2575 specifica che: “Formano oggetto del diritto di autore le opere dell'ingegno di carattere creativo che appartengono alle scienze, alla letteratura, alla musica, alle arti figurative, all'architettura, al teatro e alla cinematografia, qualunque ne sia il modo o la forma di espressione”, mentre l’Art. 6 della Legge 633/41, precisa che “il titolo originario dell'acquisto del diritto di autore è costituito dalla creazione dell'opera, quale particolare espressione del lavoro intellettuale”.

Quest’ultima legge è quella di riferimento che regola la disciplina generale del diritto d’autore, ma dato l’evolversi della tecnologia e in particolare, visto il precoce sviluppo della rete, il Legislatore ha dovuto intervenire di nuovo nel settore, emanando la Legge 248/00, che ha introducendo ulteriori norme finalizzate a contrastare la contraffazione e la pirateria, ivi compresa quella che si realizza via Internet che è la fattispecie di cui ci occuperemo in questo articolo.

La legge del 2000, all’art. 19 ha istituito anche un comitato di controllo, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri denominato: “Comitato per la tutela della proprietà intellettuale”. Questo Comitato è composto dal Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri avente delega, che lo presiede, e da quattro esperti di riconosciuta competenza di cui uno indicato dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e uno dalla Società italiana degli autori ed editori (SIAE), nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri.

Gli esperti, il cui mandato è a titolo gratuito, restano in carica per due anni e possono essere confermati una sola volta. Questo istituto riveste funzioni di consulenza tecnica e documentale della Presidenza del Consiglio dei Ministri e, in tale veste, può elaborare proposte per rendere più efficace l'attività di contrasto delle attività illecite lesive della proprietà intellettuale.

Come precisa la norma ai fini dell'esercizio dei propri compiti, il Comitato può richiedere copie di atti e informazioni utili alle pubbliche amministrazioni, alle imprese e alle associazioni di categoria, che le forniscono, salvo che siano coperti dal segreto industriale ed aziendale; può richiedere, altresì, all'autorità giudiziaria il rilascio di copie, estratti o certificati, che sono rilasciati, senza spese, ai sensi e nei limiti dell'art. 116 del codice di procedura penale. Gli atti e le informazioni acquisiti sono coperti dal segreto d'ufficio.

I dati possono essere elaborati in forma anonima per mezzo di un apposito sistema informatico e telematico. Fermo restando l'obbligo di denuncia di reato, il Comitato segnala all'autorità giudiziaria e agli organi che svolgono funzioni di vigilanza in materia i fatti e le circostanze comunque utili ai fini dell'attività di prevenzione e di repressione degli illeciti. A supporto di tale Ente di controllo c’è anche l'Ufficio per il diritto d'autore e la promozione delle attività culturali che provvede alle funzioni di assistenza tecnico-amministrativa e di segreteria del Comitato, avvalendosi del servizio per l'antipirateria.

Per completezza normativa va detto che  il problema della contraffazione è particolarmente sentito nel nostro Paese in quanto siamo leader nel settore della moda, campo in cui tali condotte illegittime sottraggono molte risorse, tant’è che con legge del 14 maggio 2005 n° 80 fu istituito anche un Alto commissario per la lotta alla contraffazione, sebbene successivamente soppresso, in base all’art. 68, comma 6, del decreto legge n. 112/2008, convertito nella Legge n. 133/2008, per evitare costi eccessivi e il proliferare degli enti. Quanto ai danni causati dalla pirateria un recente studio commissionato da Microsoft: “La riduzione del 10 per cento del software illegale e della pirateria in Rete in Italia creerebbe 7.500 nuovi posti di lavoro oltre ad un miliardo di entrate per il fisco e 4 miliardi di Euro in termini di ulteriori volumi d’affari.” (vedi sito: http://www.sindacato-networkers.it/articolo.php?id_art=99).

Ovviamente non tutti sono d’accordo con Microsoft, che accusano di imporre il proprio monopolio nella rete, tant’è che negli ultimi tempi si sono creati diversi gruppi di opinione che invece credono che la liberalizzazione dei diritti d’autore favorirebbe lo sviluppo economico di una nazione; ecco quindi sorgere nuovi partiti denominati “partiti pirati” che peraltro si sono presentati alle elezioni  anche in Italia e di cui alcuni fondamenti sono stati sposati anche dal Movimento cinque stelle di Beppe Grillo, che avuto un successo elettorale significativo. Per contro in molti Paesi sono nati corpi specializzati per la lotta alla pirateria, mentre in altri casi tali funzioni sono state devolute a Corpi già esistenti, che tuttavia hanno creato al loro interno delle sezioni specializzate, in Italia tali funzioni sono state delegate alla Polizia di Stato e a supporto di tali controlli è stato istituito un organismo ad hoc, ovvero: Il Comitato tecnico contro la pirateria digitale e multimediale (detto Comitato antipirateria) istituito il 15 settembre 2008 tramite Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri che ha come fini l'individuazione di proposte e il coordinamento delle azioni per il contrasto del fenomeno della pirateria digitale e multimediale.

Esso si pone quattro obiettivi ovvero di:

  1. coordinamento delle azioni per il contrasto del fenomeno;
  2. studio e predisposizione di proposte normative;
  3. analisi e individuazione di iniziative non normative, ivi compresa anche la eventuale stipula di appositi codici di condotta e di autoregolamentazione.

Questo Comitato è composto da 15 membri:

  1. dal Segretario Generale della Presidenza del Consiglio dei ministri, in qualità di Coordinatore;
  2. dal Capo di Gabinetto del Ministero dei Beni e Attività Culturali, in qualità di Vice Coordinatore
  3. dal Capo di Gabinetto del Ministero dell'Interno;
  4. dal Capo di Gabinetto del Ministero degli Affari Esteri;
  5. dal Capo di Gabinetto del Ministero per lo Sviluppo Economico;
  6. dal Capo di Gabinetto del Ministero della Giustizia;
  7. dal Capo di Gabinetto del Ministero delle Politiche Europee;
  8. dal Capo di Gabinetto del Ministero della Gioventù;
  9. dal Presidente della SIAE;
  10. da due rappresentanti della Presidenza del Consiglio dei ministri, nominati con decreto del Segretario Generale;
  11. da due rappresentanti del Ministro per i beni e le attività culturali, nominati con decreto del Ministro;
  12. da due esperti del settore, nominati dal Presidente del Consiglio dei ministri d'intesa con il Ministro dei Beni e Attività Culturali.

Questo comitato è stato oggetto di critiche da parte di associazioni di imprese e consumatori, perché - oltre a includere un lungo elenco di nomi di soggetti alcuni dei quali ben conosciuti, ma assolutamente incompetenti in materia - non comprenderebbe al suo interno alcun rappresentate degli utenti, dell'impresa, della cultura, inoltre alla data in cui si scrive questo ente appare di fatto inattivo, in quanto ad oggi non risulta che abbia mai pubblicato alcun lavoro o rilevante studio, quindi tanto varrebbe eliminarlo, perché rientra a nostro parere tra gli enti inutili. Pur essendo un termine oramai diffuso, riteniamo comunque opportuno definirlo, per pirateria informatica si intende l’esecuzione di attività di natura (attualmente) illecita perpetrate tramite l'utilizzo di strumenti informatici. Alcune delle azioni configuranti pirateria (perseguita in molti paesi, ma non in tutti) derivano da uso improprio del diritto di utilizzare il software secondo le condizioni alle quali è stato rilasciato dall'autore o dal detentore dei diritti economici di sfruttamento dell'opera (a volte racchiuse in una licenza d'uso). La forma di perseguibilità giuridica, che varia a seconda delle legislazioni, è stata oggetto di considerazione dell'Unione europea e sono stati stipulati trattati internazionali in argomento. A riguardo possiamo evidenziare in base all’effettiva gravità delle sanzioni, possiamo evidenziare due tipologie di pirateria, ovvero, quella che potremmo definire “domestica o di consumo personale” e quella di tipo “commerciale/imprenditoriale”.

La prima fattispecie è quella perpetrata da privati che usualmente si limitano a scaricare dalla rete musica o filmati o programmi informatici, spesso mediante il meccanismo dello scambio (in genere sotto forma di file MP3 o WAV) che, pur se considerata illegittima (se non espressamente autorizzata dall'autore o da chi detiene i diritti economici dell'opera) è tuttavia tollerata dallo Stato, perché oramai talmente diffusa come pratica, che diventa difficilmente punibile. In poco tempo, infatti sono nati talmente tanti siti (in particolare nel settore musica e film), spesso con sedi in Paesi in cui tali pratiche non sono vietate, che è praticamente impossibile arginare il problema, nonostante che di recente ci sono stati molti interventi istituzionali, anche a livello internazionale, volti a limitare il fenomeno della cosiddetta pirateria musicale. Un caso particolare è rappresentato dai files MIDI, spesso utilizzati come basi o sottofondi musicali di molti siti Web.

Trattandosi di elaborazioni dell'opera originaria, esse devono comunque essere autorizzate dall'autore del brano stesso o da chi ne detiene i diritti di utilizzazione economica. Pertanto, a volere legittimamente utilizzare i midi-files, bisogna essere certi che colui che li ha realizzati sia stato a ciò espressamente autorizzato dal compositore o dall'editore, ma poiché tale pratica è assai diffusa è possibile al massimo agire a campione o cercare di intimidire gli utenti della rete tramite campagne pubblicitarie, per scoraggiare tale abitudine che tra la gente non viene neppure più  percepita come illecita. Non tutto ciò che si scarica è tuttavia coperto da diritti d’autore, fanno ad esempio eccezione la riproduzione di musica di autori morti da oltre settant'anni (salvi comunque i diritti dovuti a chi ha eseguito e prodotto la registrazione, che sono comunque da compensare). La stessa regola vale anche per i film, anche se a riguardo va precisato che trattandosi usualmente di opere collettive (realizzate cioè congiuntamente da più soggetti, quali ad esempio il regista, lo sceneggiatore, gli attori, ecc), la loro tutela si estende sino al trascorrere del settantesimo anno dalla morte dell'ultimo di tali soggetti.

Chiaramente un conto è se chi scarica abusivamente un film o un software informatico, è un privato, altro è se chi lo fa è un professionista o un’azienda, in questo caso le sanzioni sono molto elevate. L’art. 171 bis, come modificato della L. 248/2000, prevede infatti che: “Chiunque abusivamente duplica, per trarne profitto, programmi per elaboratore o ai medesimi fini importa, distribuisce, vende, detiene a scopo commerciale o imprenditoriale o concede in locazione programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla Società italiana degli autori ed editori (SIAE), è soggetto alla pena della reclusione da sei mesi a tre anni e della multa da lire cinque milioni a lire trenta milioni. La stessa pena si applica se il fatto concerne qualsiasi mezzo inteso unicamente a consentire o facilitare la rimozione arbitraria o l'elusione funzionale di dispositivi applicati a protezione di un programma per elaboratori. La pena non è inferiore nel minimo a due anni di reclusione e la multa a lire trenta milioni se il fatto è di rilevante gravità”. Fortunatamente tali sanzioni sono state mitigate dall’interpretazione giurisprudenziale, citiamo a riguardo la pronuncia 145 del 31.3.2005, con tale pronuncia il Giudice di Bolzano ha ritenuto che non sia penalmente perseguibile chi detiene software su supporto non originale o senza numero di registrazione. Secondo il Giudice, dunque, occorre, affinché vi sia il reato di cui all' art. 171 bis della L. 248/2000, uno “scopo imprenditoriale”, che non si ha con il semplice utilizzo del software anche da parte di un professionista o di un'azienda (tantomeno, da parte di un utente privato), ma solo quando si “commette il fatto esercitando in forma imprenditoriale attività di riproduzione, distribuzione, vendita o commercializzazione, e importazione di opere tutelate dal diritto d'autore”. (Per un approfondimento si rimanda al sito internet http://searchcio.techtarget.it/le-sanzioni-per-l-uso-di-software-non-originale/0,1254,17_ART_71080,00.html ).

Va precisato comunque che, una cosa è se un professionista scarica un programma occasionalmente, altra è invece realizzare grossi profitti sfruttando l’opera di ingegno altrui in serie, specie se per la realizzazione di certi programmi di software o film “colossal” si richiedono investimenti significativi o l’impiego di un numero cospicuo di persone. In questi casi è opportuno a nostro parere elevare le sanzioni per disincentivare la malavita organizzata a investire in tali settori, che offrono posti di lavoro e risorse essenziali per lo sviluppo, che verrebbero minate da una concorrenza sleale. D’altra parte, se tale esigenza va tutelata legalmente, essa a nostro parere va bilanciata in qualche modo, per impedire oligopoli o monopoli che impongano prezzi e applicazioni informatiche non compatibili con altri sistemi, in tal modo non consentendo ai Paesi in via di sviluppo di poter accedere a basso prezzo a quelle tecnologie o impedendo di fatto la libera concorrenza. La soluzione alternativa a tali oligopoli potrebbe essere quella dell’open source (termine inglese che significa codice sorgente aperto), che in campo informatico, indica un software i cui autori (più precisamente i detentori dei diritti) ne permettono, anzi ne favoriscono il libero studio e l'apporto di modifiche da parte di altri programmatori indipendenti. Questo è realizzato mediante l'applicazione di apposite licenze d'uso.

Il fenomeno ha tratto grande beneficio da Internet, perché esso permette a programmatori geograficamente distanti di coordinarsi e lavorare allo stesso progetto. Alla filosofia del movimento open source si ispira il movimento open content (contenuti aperti): in questo caso ad essere liberamente disponibile non è il codice sorgente di un software, ma contenuti editoriali quali testi, immagini, video e musica. Wikipedia è un chiaro esempio dei frutti di questo movimento (http://it.wikipedia.org/wiki/Open_source). Infine esiste un altro strumento per lasciare l’accesso gratuito a tali fonti, senza tuttavia eliminare le possibilità di guadagno, questo è il sistema della pubblicità che, in tal caso, diventa un potente mezzo di progresso e la conferma che le sinergie offrono sempre soluzioni vantaggiose, a fronte di limitate contropartite.

A cura dell’Avv. Massimo Colangelo